Organi di indirizzo politico – amministrativo

L’unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto dai decreti delegati, con funzioni seppur attenuate dalle prerogative dirigenziali in termini di organizzazione e gestione delle risorse umane e materiali, è il Consiglio di istituto.

Composizione

La composizione del Consiglio di istituto varia a seconda della dimensione dell’istituto scolastico ed è presieduto da uno dei genitori eletti.

Nell’istituto Comprensivo Aldo Moro di Seriate  è composto da:

  • Dirigente scolastico – membro di diritto
  • Otto genitori – membri con carica triennale elettiva
  • Otto docenti – membri con carica triennale elettiva
  • Un Amministrativo/tecnico ausiliario– membro con carica triennale elettiva

Funzione

Il consiglio elabora ed adotta gli indirizzi generali della scuola, fatta esclusione di quelli rientranti nelle prerogative dirigenziali, determina l’utilizzo delle risorse economiche ed approva la regolamentazione interna dell’istituto.

Nella fattispecie e sinteticamente il Consiglio di istituto

  • Approva il Piano Triennale dell’offerta formativa
  • Approva il Rapporto di Autovalutazione e il relativo Piano di Miglioramento
  • Approva il Programma Annuale
  • Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno
  • Approva il Conto consuntivo
  • Delibera sulle attività negoziali di cui all’art. 33 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 44/2001
  • Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente scolastico

Per la presidenza, l’attuale composizione e i dettagli, vedasi Organigramma

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013.

  • Atto di nomina o di proclamazione
  • Indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo: il Consiglio d’Istituto viene eletto ogni tre anni.
  • Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d’Istituto e per i tre anni successivi.

 

Provvedimenti degli organi di indirizzo politico

I provvedimenti del Consiglio di istituto sono visibili in Albo pretorio.

 

Retribuzioni e CV per incarichi politici
La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.

 

Norma di riferimento

Dlgs 33/2013

Articolo 13, comma 1, lettera a
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

 

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

 

 

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